La determinazione delle quote di ammortamento per l’anno 2022 deve essere effettuata in conformità alle indicazioni del documento contabile Oic 16 che, al riguardo, precisa che l’ammortamento è il procedimento con cui si ripartisce il costo di una immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile.
Inoltre:

  • l’ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l’impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti;
  • il piano di ammortamento inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione;
  • se la residua possibilità di utilizzazione va modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (costo storico al netto degli ammortamenti già stanziati) va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e tale modifica va motivata in Nota integrativa.

Tali concetti debbono essere tenuti ben presenti ogni volta che si adottino delle variazioni delle quote di ammortamento rispetto a quelle adottate nei precedenti anni.
Va anche precisato che il documento Oic 16 meglio precisa le ipotesi di beni che non vanno ammortizzati, sottintendendo che la procedura vada applicata in tutte le altre ipotesi.

Beni destinati alla vendita I beni iscritti nelle immobilizzazioni, nel momento in cui sono destinati all’alienazione, sono riclassificati nell’attivo circolante e quindi valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I medesimi beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento
Beni obsoleti ·       I cespiti obsoleti e che non saranno più utilizzati nel ciclo produttivo vanno riclassificati nell’attivo circolante e valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

·       Per valore desumibile dall’andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia, il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione.

·       Tali beni non sono più oggetto di ammortamento

Beni con valore contabile < al valore residuo stimato Il valore residuo stimato è definito come “il valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile residua”.

Si tratta dunque del valore che l’impresa stima di ottenere al termine della vita utile dall’alienazione del bene e non, invece, del valore corrente stimato dall’impresa nel corso dei diversi esercizi di utilizzo del bene.

Tale valore deve essere determinato nel momento in cui l’impresa acquista il bene ed inizia il processo di ammortamento e deve essere successivamente sistematicamente aggiornato.

Rientrano in questa categoria anche i fabbricati c.d. patrimonio che vanno sempre ammortizzati, tranne nel caso in cui il valore residuo contabile sia già inferiore al valore di mercato.

 

Rimangono poi applicabili i seguenti principi di natura fiscale:

  1. il criterio di derivazione, per cui gli ammortamenti sono deducibili se e nella misura in cui risultano imputati a Conto economico (tranne nel caso particolare degli ammortamenti ridotti o azzerati, per i quali la deduzione può essere volontariamente effettuata in dichiarazione dei redditi);
  2. la tabella del D.M. 31 dicembre 1988, contenente le percentuali massime di ammortamento deducibili fiscalmente (per chi avesse utilizzato le predette misure anche a livello civilistico, pertanto, si continua il precedente piano di ammortamento);
  3. la regola per cui nel primo anno di ammortamento del bene, l’aliquota tabellare deve essere ridotta al 50%;
  4. la regola per cui la deduzione delle quote di ammortamento avviene solo a decorrere dal momento di entrata in funzione del bene (e non da quando il bene è pronto all’uso, come richiede il codice civile);
  5. la deduzione integrale del costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro (sia pure con alcune accortezze che verranno poi descritte);
  6. per i beni nuovi acquistati nel 2022 (ed entrati in funzione nel medesimo anno) è possibile godere del credito d’imposta beni strumentali (ad esclusione di particolari tipologie di beni che ne restano escluse). Per i beni appartenenti alla categoria Industria 4.0 (se interconnessi), è possibile beneficiare della misura maggiorata del credito d’imposta;
  7. eventuali svalutazioni civilistiche dei beni sono irrilevanti ai fini fiscali.

Deve essere poi rammentato che l’Amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali derivanti da comportamenti contabili non coerenti (quindi non opportunamente giustificati in Nota integrativa) con quelli del passato.

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI PER IL 2022

In relazione alle facoltà di rivalutazione attivabili per il 2022, come anticipato in premessa si prega di prendere diretto contatto con lo Studio.

Al fine di poter meglio finalizzare il colloquio, si prega di indicare (per grande massima) i beni che si intendono rivalutare, il loro valore residuo e quello attuale.

Le restanti informazioni saranno richieste direttamente dallo Studio al momento della fissazione del colloquio.

In ogni caso, l’esplicitazione del maggior valore assegnato ai beni può avvenire attraverso:

  • l’incremento del solo costo storico;
  • il decremento del fondo di ammortamento;
  • l’incremento congiunto del costo storico e del fondo ammortamento.

Risulta, infine, importante ricordare che:

  • la rivalutazione si effettua al 31 dicembre 2022, dopo che sono state già stanziate le quote di ammortamento dell’anno (salvo non si decida di sfruttare la facoltà di non ammortizzare come in precedenza evidenziato);
  • la rivalutazione del bene, secondo l’Oic, non può condurre ad una automatica modifica della durata del piano di ammortamento. In tal senso, tale scelta va giustificata ulteriormente in Nota integrativa.

 

PROSPETTO RACCORDO SUPER E IPER AMMORTAMENTO E CREDITO D’IMPOSTA

L’incentivo all’ammodernamento della struttura produttiva delle aziende italiane è stato veicolato, dal Legislatore, prima con gli istituti del super e iper ammortamento e, dal 2020, con quello del credito di imposta (proseguito anche per il 2021 e 2022).
Risultano premiate 3 grandi categorie di beni:

  • beni materiali ordinari;
  • beni materiali tecnologici da industria 4.0;
  • beni immateriali legati all’industria 4.0.

Peraltro, nell’anno 2022 possono convivere le seguenti differenti situazioni:

  • investimenti in beni ordinari con credito di imposta 10%, prenotati entro la fine del 2021 e completati entro il 31 dicembre 2022;
  • investimenti in beni ordinari con credito di imposta 6%, effettuati e completati nel 2022;
  • investimenti in beni ordinari con credito di imposta 6%, prenotati entro fine 2022 e da completare entro il 30 novembre 2023;
  • investimenti in beni Industria 4.0 con credito di imposta 50%, prenotati entro fine 2021 e completati entro il 31 dicembre 2022;
  • investimenti in beni Industria 4.0 con credito di imposta 40%, effettuati e completati nel 2022;
  • investimenti in beni Industria 4.0 con credito di imposta 40%, prenotati entro la fine 2022 e da completarsi entro il 30 novembre 2023;
  • investimenti in beni immateriali 4.0, con credito di imposta del 50% per il 2022.

Per i beni da industria 4.0, ricordiamo che (per la possibile spendita del credito) risulta indispensabile non solo l’entrata in funzione del bene, ma anche l’interconnessione del medesimo, attestata da una perizia di un tecnico abilitato.
Si ricorda che il credito di imposta per acquisto di beni strumentali incide sulla contabilizzazione, diversamente da quanto accadeva per il super ammortamento e iper ammortamento.
In particolare, poiché si tratta di un contributo in conto capitale (o conto impianti), sono ammesse due modalità di contabilizzazione. Ipotizzando l’acquisto di un cespite del costo di 100 e un contributo del valore di 10, le 2 differenti modalità conducono:

  • metodo diretto: si contabilizza il bene al netto del contributo, per 90. Gli ammortamenti, pertanto, verranno stanziati su tale minor valore;
  • metodo indiretto: si contabilizza il bene al lordo del contributo (per 100) e si ammortizza tale valore. Il contributo viene contabilizzato nella voce A5 (altri ricavi e proventi), suddividendolo sulla durata del periodo di ammortamento (o della durata del leasing) mediante i risconti passivi.

Si consiglia l’utilizzo del metodo indiretto, un quanto risulta più facile applicare il criterio di non imponibilità del contributo stesso, mediante variazione in diminuzione nel modello dichiarativo.

SCORPORO OBBLIGATORIO DEL VALORE DELLE AREE: LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO OIC 16

Tra i beni che non sono oggetto di ammortamento si annoverano le aree (con esclusione di quelle destinate a cave o a discarica), a prescindere dal fatto che siano “libere” oppure sovrastate da fabbricati.
Il documento Oic 16 non permette più la indicazione cumulata del fabbricato con le aree di sedime.
Appare allora necessario:

  • individuare il valore del terreno, tenendo presente che i criteri civilistici divergono da quelli forfetari di natura fiscale; si dovrebbe, ad esempio, ricorrere ad una perizia o, comunque, ad una quantificazione di tipo oggettivo (comunque riferita alla data di acquisto del fabbricato);
  • verificare se, nel fondo ammortamento del fabbricato, sia presente una quota astrattamente riferita al terreno che, come tale, dovrebbe essere scorporata (ciò accade solo nella ipotesi in cui non si sia provveduto nel passato). Peraltro, tale quota di ammortamento riferibile all’area dovrà essere riqualificata contabilmente, giustificandola con una differente motivazione (ad esempio, imputazione ad un Fondo di bonifica ambientale, vale a dire spese necessarie al recupero dell’aree nel caso di dismissione del fabbricato), oppure riconoscendovi la commissione di un errore contabile (imputazione a patrimonio netto se l’errore è rilevante, ovvero a Conto economico se l’errore è irrilevante).

 

I CREDITI E LE SVALUTAZIONI
PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE
Le perdite su crediti di modesta entità
Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un’effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L’impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l’infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l’esito negativo del pignoramento, l’irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all’abbandono del credito etc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l’eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l’impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l’inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l’azione legale di recupero). La nozione di “modesto importo” deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell’azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d’affari.

A seguito delle modifiche apportate all’articolo 101, comma 5, Tuir, vengono previste ipotesi “automatiche” di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, gli elementi certi e precisi sussistono:

·       quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall’importo;

·       i crediti di modesta entità viene previsto che gli stessi si ritengono tali quando il loro ammontare non è superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato sopra i 100 milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per tutte le altre imprese; per tali crediti di modesto importo si afferma che gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita ai fini fiscali sussistono in ogni caso quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito;

·       quando, a prescindere dall’importo, il credito sia stato stralciato (perdita su crediti) in applicazione dei corretti principi contabili.

Al di fuori di questi casi, per i crediti di modesto importo, resta comunque opportuno l’invio al proprio cliente di una specifica dichiarazione di remissione del debito.

 

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

 

Il sottoscritto ………………………………….., in qualità di legale rappresentante della Società  …………………………………. con sede in …………………….. Via …………………………….. codice fiscale e partita Iva ………………………………….

 

premesso

che risulta creditore nei confronti di …………………………. con sede in …………………………. Via ……………………………………. codice fiscale e partita Iva …………………………… dell’importo complessivo di €……………/….. (……………………………………virgola………) per merce regolarmente fornita (ovvero per servizi prestati) come da fattura/e numero ………………… del ………………………………..;

 

considerando

–        la necessità per la scrivente di ricorrere ad un’azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;

–        la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all’entità modesta del credito stesso;

 

visto

quanto previsto dall’articolo 1236, cod. civ. in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l’obbligazione

 

dichiara

(opzione per la rinuncia totale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1236, cod. civ. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di € …………………/….. (…………………………………………virgola…………………).  Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

 

(opzione per la rinuncia parziale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1236, cod. civ. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di € …………………/….. (…………………………………………virgola…………………); il residuo importo di € …………………/….. (…………………………………………virgola…………………) ci sarà saldato a pronti entro ……………..dal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una vostra espressa attestazione di non volerne profittare.

 

Crediti per i quali è intervenuta la prescrizione
A seguito delle modifiche apportate all’articolo 101, comma 5, Tuir, vengono previste ipotesi “automatiche” di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, viene previsto che gli elementi certi e precisi sussistono, a prescindere dall’ammontare, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto

 

PROSPETTO DEI CREDITI DA STRALCIARE DAL BILANCIO
Casi in cui è possibile lo stralcio contabile
Casi che comportano obbligo di cancellazione del credito dal bilancio ·       forfaiting;

·       datio in solutum;

·       conferimento del credito;

·       vendita del credito, compreso factoring con cessione pro soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;

·       cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito

Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio ·       mandato all’incasso, compreso mandato all’incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;

·       cambiali girate all’incasso;

·       pegno di crediti;

·       cessione a scopo di garanzia;

·       sconto, cessioni pro solvendo e cessioni pro soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;

·       cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

 

PROSPETTO DEI CREDITI OGGETTO DI PROCEDURE CONCORSUALI

 

Crediti interessati da procedure concorsuali
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 101, comma 5, Tuir, viene esteso all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis, L.F. quanto già previsto per le procedure concorsuali. In particolare, nella nuova ipotesi, la deduzione della perdita su crediti sarà possibile dalla data del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.

Indicare nel presente prospetto (con la relativa sigla) i crediti interessati da procedure concorsuali e para concorsuali, quali:

·    F = fallimento (rileva la data della sentenza dichiarativa)

·    LCA = liquidazione coatta amministrativa (rileva la data del provvedimento che ordina la liquidazione)

·    CP = concordato preventivo (rileva la data del decreto di ammissione alla procedura)

·    ARD = accordo ristrutturazione del debito (rileva la data di omologazione dell’accordo)

·    AS = amministrazione straordinaria di grandi aziende in crisi (rileva la data del decreto che dispone la procedura)

·    PA = piani attestati (data di iscrizione nel Registro Imprese)

·    PEE = procedure estere equivalenti

 

PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTO IMPORTO SCADUTI DA 6 MESI
Crediti interessati da procedure concorsuali
Nel prospetto che segue vanno indicati, per singolo cliente, gli importi dei crediti che non superano i 2.500 euro (5.000 euro per soggetti con ricavi > 100 milioni di euro) che sono già scaduti (come originario termine di pagamento) alla data del 31 dicembre 2022.

L’importo dei 2.500 euro (o dei 5.000 euro) va commisurato:

·      avendo riguardo all’importo di ogni singola fattura, tranne il caso di contratti che danno origine a prestazioni continuative (assicurazioni, locazioni, etc.);

·      comprendendo l’Iva e non considerando eventuali svalutazioni non riconosciute fiscalmente;

·      considerando solo l’importo residuo, nel caso di incasso parziale;

·      non considerando i crediti coperti da garanzia assicurativa

 

CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA
Saldi attivi e passivi espressi in valuta estera
Nella redazione dei bilanci bisogna tener conto di quanto segue:

·    le attività e le passività in valuta, già iscritte in contabilità ai cambi della data di effettuazione dell’operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, iscrivendo la variazione al Conto economico;

·    l’eventuale differenza positiva su cambi non può essere distribuita fino a quando non sarà realizzato, con l’estinzione dell’attività o della passività che l’ha generata;

·    sulla base dell’incidenza sul Conto economico derivante dalla suddetta valutazione, viene richiesta una specifica indicazione in Nota integrativa in ordine agli effetti potenzialmente derivanti da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell’esercizio

 

DETTAGLIO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese che, nel passato, venivano solitamente qualificate come di rappresentanza vengono diversamente classificate dalla normativa fiscale:

Casistica Descrizione Regime di deducibilità
01 Spese per acquisto di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro Integralmente deducibili nell’esercizio di competenza
02 Spese di rappresentanza vere e proprie, tra cui vanno compresi anche gli acquisti di beni per omaggio di valore unitario superiore a 50 euro Deducibili entro limiti percentuali dei ricavi e proventi tipici
03 Spese considerate non di rappresentanza Integralmente deducibili nell’esercizio di competenza

 

A seguire si presenta una descrizione delle singole fattispecie finalizzata ad un riepilogo finale delle voci, indispensabile ai fini della corretta determinazione del carico fiscale di periodo.

Spese per omaggi

In questa categoria vanno collocate le spese per acquisto di soli beni (agende, calendari, penne, ma anche beni differenti non oggetto dell’attività propria dell’impresa, vino, alimentari, etc.).

Individuazione della prima classe di spese
01 Nel Conto economico dell’anno 2022 è imputato il seguente importo a titolo di spese per acquisto beni di valore unitario non superiore a 50 euro € …………,…

 

Spese di rappresentanza vere e proprie deducibili a plafond

Il secondo gruppo di spese di rappresentanza menziona le spese riconducibili alle seguenti casistiche:

Elementi distintivi Descrizione
Caratteristiche Deve trattarsi di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore
Differenti tipologie a) Spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa
b) Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose
c) Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa
d) Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa
e) Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza (qui si ricomprendono gli acquisti per beni da destinare ad omaggio di valore unitario superiore a 50 euro)

 

Alla luce di quanto sopra è possibile individuare la seconda classe di spese e l’ammontare di effettiva deducibilità rapportato ai ricavi e proventi tipici dell’azienda:

Individuazione della seconda classe di spese
02 a) Spese per viaggi di promozione

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

b) Spese per intrattenimento legato a ricorrenze

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

c) Spese per intrattenimento legato ad inaugurazioni

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

d) Spese per intrattenimento legato a fiere ed esposizioni

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

e) Altre spese di rappresentanza

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

Totale voce contabile
l’Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l’azienda.

barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva

 

 

Spese non di rappresentanza

Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono pienamente deducibili senza applicazione del plafond.

Individuazione della terza classe di spese
03 Per tutte le imprese Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa

(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)

Per le imprese che organizzano

manifestazioni

fieristiche

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili
Per le sole ditte individuali Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
Totale voce contabile
l’Agenzia delle entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l’azienda.

barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva

 
A dedurre quota Iva non deducibile
Totale voce da considerare nella dichiarazione dei redditi
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARELa deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche: 1.   le generalità dei soggetti ospitati, 2.   la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione,3.   la natura dei costi sostenuti.  

 

CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DA ENTI PUBBLICI
A decorrere dall’esercizio 2018, le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria devono indicare in Nota integrativa – ai sensi della L. 124/2017 – le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o aiuti, in denaro o natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di quelli di importo inferiore a 10.000 (come specificato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 2/2019, l’importo di 10.000 euro va inteso in senso cumulativo – tutti i benefici economici ricevuti – e, pertanto, non è riferito alle singole erogazioni).

Analogo obbligo, da assolvere mediante la pubblicazione delle informazioni sul sito aziendale, va assolto dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata o delle microimprese (in tal senso le precisazioni dell’Associazione XBRL); pare, tuttavia, che sia consentita l’esposizione in bilancio poiché la struttura XBRL consente l’assolvimento di tale onere

 

Soggetti della Pubblica Amministrazione

I soggetti che erogano le somme o attribuiscono i beni e/o servizi in natura debbono essere residenti (quindi sono esclusi i soggetti stranieri, comprese le istituzioni europee) e possono essere (a titolo esemplificativo):

q  aziende e Amministrazioni dello Stato

q  Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro associazioni e consorzi

q  istituti, istituzioni educative e Università

q  camere di commercio e loro associazioni

q  enti pubblici non economici

q  Amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale

q  ARAN, agenzie ministeriali, attività portuali, autorità amministrative di garanzia, vigilanza e regolazione

q  enti pubblici economici e ordini professionali

q  società in controllo pubblico, escluse le società quotate

q  associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, con attività finanziata in modo maggioritario dalle pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi finanziaria consecutivi nell’ultimo triennio, con organi di amministrazione nominati dalle stesse P.A.

q  società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, produzione e di beni e servizi a favore delle P.A. o gestione di servizi pubblici.

 

Precisazione in merito alle esclusioni

Si precisa che non debbono essere indicate le somme e/o i valori nel caso in cui:

q  gli stessi abbiano carattere generale

q  gli stessi abbiano natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria

 

Precisazioni in merito alle casistiche di segnalazione “soft

Nel caso in cui le somme da evidenziare fossero già state registrate sul Registro nazionale degli aiuti di stato, la menzione nel bilancio (o sul sito) può limitarsi alla sola citazione con rinvio alle informazioni presenti nel predetto Registro.

 

Conseguenze dell’omissione

Si porta a conoscenza dei gentili clienti che, in caso di mancato adempimento alle prescritte richieste, potrà essere comminata:

q  una sanzione pari all’1% delle somme non indicate, con un minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria della pubblicazione (nel bilancio o sul sito, a seconda dei casi);

q  ove non si provveda al pagamento ed alla pubblicazione nel termine di 90 giorni dalla contestazione, si subirà la sanzione dell’integrale restituzione ai soggetti eroganti delle somme percepite.

Si segnala, peraltro, che il Decreto Milleproroghe ha differito il momento di applicazione delle sanzioni per le inosservanze relative all’esercizio 2021 e 2022 al 1° gennaio 2024.

 

RACCORDO DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E IN CONTO IMPIANTI
Nel corso del 2022 si sono succeduti contributi che sono stati erogati, per fronteggiare la pandemia da Covid-19 nonché l’effetto negativo prodotto dal conflitto russo-ucraino, sia dallo Stato che da enti locali e territoriali.

Tali contributi vanno distinti in 2 grandi famiglie:

1)       contributi in conto esercizio, quali ad esempio il contributo a “fondo perduto” vero e proprio, il contributo per le spese di sanificazione, il contributo sui canoni di locazione, contributo acquisto energia e gas, etc.;

2)       contributi in conto capitale (o conto impianti), quali ad esempio il contributo per l’adeguamento dei locali a seguito della pandemia.

Non ha nessuna rilevanza il fatto che il contributo sia stato erogato in denaro (con accredito sul conto corrente, come nel caso del contributo a fondo perduto), oppure sia stato concesso sotto forma di credito di imposta (come nel bonus locazione).

Contabilmente, nel primo caso si sarà annotato:

Banca XY c/c a Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili

 

mentre nel secondo caso:

Crediti verso Erario a Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili

 

Tutti i contributi connessi al Covid-19, ai sensi dell’articolo 10-bis, D.L. 137/2020, non sono imponibili fiscalmente, con la conseguenza che si dovranno effettuare delle variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi; per tale motivo, appare utile annotarli in apposito conto appositamente denominato (che confluisce comunque nella voce A5 del Conto economico).

Pertanto, nella voce A5, per il 2022, si potranno avere le seguenti categorie di altri ricavi e proventi, che vi preghiamo di individuare raccordando il totale del conto:

 

Contributi in conto esercizio non fiscalmente imponibili
Contributi in conto esercizio fiscalmente imponibili
Contributi in conto impianti fiscalmente non imponibili (ad esempio, per acquisto di beni strumentali agevolati), già rettificati dal risconto passivo se si è scelto il metodo indiretto
Contributi in conto impianti fiscalmente imponibili (ad esempio, legati ai bonus edilizi), già rettificati del risconto passivo se si è scelto il metodo indiretto
Raccordo con totale conto ……………………………