È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge nr. 178 del 30.12.2020 derubricata in sintesi “Legge di Bilancio 2021”.

Con tale Decreto sono stati rinnovati alcuni incentivi già previsti per l’anno 2020 mentre altri ne sono stati previsti in favore sia di soggetti privati che delle imprese.

Il Decreto si compone di 20 articoli, ognuno dei quali suddiviso in diversi commi e le misure economiche contenute a favore delle imprese sono suddivisibili nel seguente modo:

  1. Imposte e tasse;
  2. Lavoro;
  3. Agevolazioni;
  4. Altre misure agevolative.

1- IMPOSTE E TASSE

  • L’art. 1 comma 40ha previsto che anche per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cottiarrostitifritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio (delivery) o dell’asporto si applichi l’aliquota Iva ridotta al 10%;
  • L’art. 1 comma 227-229prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche, e risultanti da fatture elettroniche. Tale compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore. Per poter usufruire di tale agevolazione per nessuna delle parti aderenti devono essere in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
  • L’art. 1 comma 1102ha previsto per i contribuenti trimestrali che l’annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all’art. 23 D.p.r. 633/1972 (fatture emessepuò essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (sino ad oggi invece il termine era il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione);
  • L’art. 1 comma 1103-1104, con riferimento alle operazionieffettuate a partire dal 1.01.2022, verrà abolito l’Esterometro. Infatti i dati relativi alle operazioni effettuate con l’estero dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (su un tracciato che sarà del tutto simile a quello utilizzato per le fatture elettroniche). Con riferimento a tali operazioni:
    • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.