1. Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 pubblicato in GG.UU. n. 38 sezione speciale del 14 febbraio 2019: entrata in vigore 16 marzo 2019 (in attuazione della Legge 19-10-2017, n. 155).

Nel rapporto Cerved pubblicato nel mese di novembre 2019, l’aggravio in termini di costi per le PMI è pari ad € 20.000 (media), con un costo complessivo di circa € 6 miliardi a fronte di un beneficio in termini di risparmio di € 10 miliardi, riferito alla non attivazione delle procedute concorsuali.

Il CCII pone a carico delle Aziende nuovi obblighi verso l’IMPRENDITORE e gli AMMINISTRATORI. 

Nella definizione di CRISI di cui all’art. 2 CCII, l’Assonime con propria circolare n. 19 del 2 agosto 2019, aggiunge anche la prospettiva della perdita di continuità aziendale; inoltre l’assetto normativo del CCII ha di fatto reso oggettivo il concetto aziendalistico di crisi, crisi che nell’economia aziendale viene rappresentata come “concetto di natura soggettiva”. La Dottrina ultimamente si è espressa sul concetto di crisi rispetto all’insolvenza, rimarcando come la differenza è legata essenzialmente a livello temporale (Relazione illustrativa al D. Lgs. N. 14/2019, Notai Triveneto e Collegio Notarile di Milano), con l’aggiunta da parte di Assonime della necessità, in caso di crisi, di proiettare comunque il livello temporale attraverso un’attenta analisi a 12 mesi (Principio di Revisione n. 570) per la verifica della continuità aziendale (going concern), già normato anche come redazione del bilancio rif. Art. 2428, comma 3 punto 6 e art. 2429, comma 2, codice civile. L’elemento caratterizzante l’attenzione da porre per la verifica dello stato aziendale, riguarda essenzialmente la classe D (Debiti) e la classe E (Risconti) del Passivo Patrimoniale.  

Le modifiche al codice civile già in vigore dallo scorso 16 marzo riguardano:

L’art. 2086 circa l’obbligo di intercettare la crisi da parte dell’Imprenditore Individuale (dove c’è piena coincidenza tra governace e proprietà e a cui compete l’onere di adottare misure idonee) e l’obbligo posto sugli Amministratori circa l’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile per intercettare la crisi.

L’Adeguatezza secondo quanto indicato dal Documento del 19-10-2019 del CNDCEC (Crisi d’Impresa- Gli indici dell’allerta) trova riscontro nel:

  1. a) redigere bilanci infrannuali trimestrali secondo le indicazioni dell’OIC 30;
  2. b) verifica del rapporto tra Debiti scaduti e Debiti non scaduti.

 

Gli artt. 2475 e 2476 sulla Responsabilità degli Amministratori (Srl) ove la gestione viene affidata esclusivamente agli stessi (di fatto con un riavvicinamento della srl alla spa), ma anche con il mantenimento negli artt. 2476 e 2479 dell’ingerenza dei soci su determinati affari della società (qui la Dottrina si è divisa tra chi sostiene che comunque la responsabilità rimane sempre a carico degli amministratori e chi invece sostiene il contrario nonostante la novità introdotta dal CCII). Se fino al 16-03-2019 l’azione di responsabilità verso gli amministratori poteva essere mossa dal socio e dal terzo (in quest’ultimo caso il terzo esplicitamente danneggiato dall’operato dell’amministratore), dal 16-03-2019 è possibile attivare, come già avveniva ed avviene per le spa, l’azione dei creditori sociali quando il Patrimonio Netto risulta insufficiente. La prescrizione per l’azione di responsabilità per il socio è di 5 anni dalla cessazione della carica, mentre per i creditori sociali è di 5 anni dal sorgere del deficit patrimoniale (Cassazione n. 21662 del 5-9-19 il deficit e il decorso del quinquennio si rilevano nel bilancio depositato ove emerge detta fattispecie); nella causa legale la controparte si era difesa sostenendo che il termine doveva essere retrodatato anche al bilancio che non indicava contabilmente detto deficit, ma lo stesso era ravvisabile dalla Relazione del Collegio Sindacale che contestava le valutazioni eccedenti utilizzate dagli amministratori nella redazione del bilancio.  

  

L’art. 2486 sui poteri degli amministratori quantifica il danno in caso di deficit patrimoniale; il suddetto articolo è da interpretare come norma rappresentativa della liquidazione volontaria.

I MECCANISMI DI ALLERTA (CNDCEC documento del 19-10-2019)

Nell’art. 13 CCII viene trattato l’aspetto dell’intercettazione della crisi: il documento del CNDCEC necessità ancora di ratifica da parte di un Decreto di attuazione. Normare i meccanismi di allerta di situazioni oggettive di crisi possono contrastare con anche i c.d. pericoli di sistemi empirici (frequenti nella dottrina aziendalistica): ma chi dovrà agire con i meccanismi di allerta del CCII? Due sono i soggetti: uno privato (revisore/sindaci ex art. 2477 c.c.) e uno pubblico (AdE, Inps, AdR). La definizione di PMI sottoposte alla verifica dell’art. 2477 c.c. è ravvisabile dal DM 18-04-2005, ove per voce dell’Attivo fa riferimento al totale Attivo di bilancio, per voce Ricavi alla voce A1 del conto economico, per Dipendenti alla documentazione ULA non tenendo conto degli apprendisti, contratti do formazione e di inserimento.

QUANDO SCATTA LA CRISI (artt. 13-14-15)

Gli squilibri codificati sono di tre origini: a) Reddituale (A-B) o la perdita post imposte; b) Patrimoniale in presenza di deficit; c) Finanziaria ove le uscite superano le entrate.

Il documento del CNDCEC elabora appositi indici di sostenibilità per almeno sei mesi, con particolare riferimento alla sostenibilità degli oneri da indebitamento (oneri finanziari e quota capitale) attraverso Flussi di cassa prospettici (nettiziati delle entrate e uscite correnti) e all’adeguatezza dei Mezzi propri (Patrimonio netto) rispetto ai Mezzi di terzi (Debiti).

 

Il documento del CNDCEC va letto e interpretato come indici specifici per società in liquidazione (e non anche per classi dimensionali in funzionamento), liquidazione contemplata dall’OIC 5 che ravvisa come obbligo del liquidatore in caso di crisi/insolvenza la richiesta di auto fallimento.

Sette sono gli indici elaborati dal documento ed esaminati in modo progressivo per dieci categorie merceologiche: i primi due indici sono indici preliminari e gli altri cinque veri e propri.    

La prima dimensione da verificare è la presenza di un Patrimonio Netto positivo e nettizzato della voce soci per versamenti ancora dovuti e dividendi deliberati e non ancora contabilizzati; successivamente altri sei step che guardano al futuro: il secondo è il DSCR quale Debt Service Coverage Ratio (per analizzare la capacità di un impresa di far fronte ai propri impegni finanziari è necessario valutare la capacità di produrre flussi di cassa operativa in relazione agli impegni verso i propri creditori; DSCR, indici di bancabilità e capacità di indebitamento incrementale consentono di valutare se e come l’impresa è in grado di sostenere gli impegni attuali e futuri verso il sistema) rappresenta il rapporto al numeratore dei Flussi di cassa prospettici e al denominatore gli Oneri da Indebitamento. Se superiore ad 1 trattasi di indicatore positivo, se inferiore ad 1 trattasi di indicatore di crisi. Il Budget di tesoreria (semestrale) rappresenta lo strumento interno all’azienda indispensabile per la determinazione dell’indicatore DSCR.

Se non esiste il dato del DSCR ovvero esiste ma l’organo di controllo lo ritiene inattendibile, si passa alla verifica degli altri 5 indici.

OF                  C17                                         NOTE: Incidenza oneri finanziari su ricavi

RICAVI         A1

PN

D+E

ATTIVO BREVE                                           NOTE: In certi settori si tollera l’unità negativa

PASSIVO BREVE

CASH FLOW                                                 NOTE: Utile esercizio o della frazione d’esercizio +

ATTIVO                                                                     costi non monetari – ricavi non monetari

                                                                                     (imposte anticipate e rivalutazioni)

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

                  ATTIVO