Oggetto: Introduzione decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Modifiche al codice civile e nuovi assetti di governance e controllo

SPETTABILE SOCIETÀ,

il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 serie speciale il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante il nuovo “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”. Non si tratta di disposizioni che riguardano solo la crisi delle imprese, bensì, di norme che impattano sulla ordinaria gestione delle società e delle imprese in generale. Infatti, il nuovo Codice della crisi introduce (artt. 375 e 379) due importanti modifiche al codice civile:

viene integrato l’art. 2086 c.c. il quale prevede ora altresì che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Se la definizione di INSOLVENZA di cui al nuovo art. 2 CCII è invariata rispetto all’art. 5 della Legge Fallimentare (essa si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), nuova è la definizione di CRISI atta ad intercettare le situazioni di difficoltà in una fase preliminare con maggiori probabilità di attivare strumenti che consentono il mantenimento della continuità aziendale: Art. 2 CCII “Lo stato di difficoltà Economico-Finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”!

Le Misure Preventive sono contenute nel successivo art. 3 CCII, quali doveri a carico del Debitore/Imprenditore:

  • Se Imprenditore Individuale, esso deve adottare Misure Idonee a rilevare tempestivamente lo stato di CRISI e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
  • Se Imprenditore Collettivo, esso deve adottare un Assetto Organizzativo, Amministrativo e Contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della CRISI e attivare prontamente uno degli strumenti di gestione della Crisi (ex art. 2086, 2° comma, codice civile come modificato).

Tali disposizioni entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta del Dlgs 14/2019 e dunque in vigore dallo scorso 16 marzo 2019.

Occorre pertanto che la Vostra società provveda a:

Implementare un sistema di organizzazione interno idoneo a rilevare tempestivamente la crisi e a monitorare la continuità aziendale, secondo le nuove definizioni di crisi dettate dall’art. 2 del Codice della crisi d’impresa e secondo le prescrizioni degli indicatori della crisi previsti dall’art. 13 del Codice medesimo (articolo che tuttavia entrerà in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione in gazzetta). Il sistema  si ritiene idoneo se capace di programmare e monitorare i flussi di cassa dei sei mesi successivi e dare evidenza del rispetto degli indicatori di crisi e di continuità aziendale. In pratica è consigliabile approntare un “cruscotto” gestionale dell’andamento aziendale.

Responsabilità degli Amministratori: il Codice della Crisi d’Impresa ha esteso nuove e più incisive responsabilità degli Amministratori: il nuovo 5° comma dell’art. 2476 del codice civile in materia di SRL attribuisce all’Amministratore la responsabilità di rispondere verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (soprattutto nelle realtà delle piccole SRL ove la proprietà coincide anche con l’amministrazione, la mancata o inerzia nell’intercettare la crisi o lo stato di difficoltà economico-finanziaria ex art. 2 CCII, rende solidale l’amministratore/socio verso la propria società); e così anche il nuovo comma 2° dell’art. 2486 codice civile, quantifica il danno risarcibile (presuntivamente) pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura di una procedura di crisi o insolvenza e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile (si pensi alla perdita del capitale sociale ex artt. 2447 e 2482 ter).

CREDITORI QUALIFICATI: Il nuovo art. 15 CCII affida a CREDITORI QUALIFICATI (Pubblici) la segnalazione dello stato di crisi se “l’esposizione debitoria è di IMPORTO RILEVANTE”: Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia della Riscossione. 

AdE: Debiti scaduti derivanti da comunicazione liquidazione periodica maggiore o uguale al 30% del volume d’affari del medesimo periodo e comunque non inferiore a € 25.000 se Volume d’affari è <= € 2.000.000, € 50.000 se Volume d’affari è <= € 10.000.000,  € 100.000 se Volume d’affari è > € 10.000.000;

INPS: Debito superiore alla metà di quelli dovuti riferiti all’anno precedente e comunque superiori ad € 50.000;

Agenzia Riscossione: Debiti scaduti da oltre 90 giorni per Imprese Individuali > € 500.000, per Imprese Collettive > € 1.000.000.

ORGANO DI CONTROLLO: venga verificato se sia obbligatorio per la Vostra società nominare un organo di controllo come richiesto dall’art. 2477 c.c. organo che si suggerisce essere un revisore. Pertanto anche lo statuto della società deve essere conforme ed adeguato per rendere possibile la nomina dell’organo di controllo. Il nuovo art. 379 CCII modifica il terzo e quarto comma dell’art. 2477 del codice civile, rendendo obbligatorio nelle SRL la nomina del Sindaco o del Revisore Legale quando, per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: Attivo dello stato patrimoniale € 2.000.000, Ricavi € 2.000.000, Dipendenti occupati in media 10 unità.

Con i migliori saluti.

Luigi Troli

Commercialista

Revisore Legale                                                 

10 maggio 2019